Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C. 31/12/2002 n. 335

Art. 8. Accesso agli atti societari, informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Gestore è tenuto a svolgere la propria attività secondo i principi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, nonchè del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, consentendo il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale diritto dovrà essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Il Gestore si impegna ad informare almeno annualmente i cittadini-clienti sugli aspetti rilevanti dell'attività sociale. Detta informazione potrà essere effettuata, a discrezione del Gestore, anche tramite redazionali sulla stampa locale. Inoltre, il Gestore sarà tenuto ad informare adeguatamente i clienti sul razionale utilizzo dei servizi erogati, con particolare riferimento alle modalità di fruizione dei servizi nonchè sul risparmio e sulla sicurezza. Altre azioni di informazione e sensibilizzazione saranno effettuate dal Gestore a favore dei cittadini e degli studenti finalizzando le azioni all'educazione dell'uso razionale dell'acqua. I suggerimenti per il miglioramento dei servizi proposti dai cittadini saranno attentamente valutati ed esaminati, coerentemente con quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato".

Art. 9. Assunzione del personale

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei contrattoi collettivi nazionali di lavoro di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonchè ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 626/1994 e al Decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il gestore ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 29/1997, si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco appositamente allegato. .ce, Capo II Espletamento del servizio

Art. 10. Concessione d'uso degli impianti

1. Gli impianti esistenti necessari ed utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato di cui l'Autorità d'ambito dispone, così come risulta dagli elaborati della ricognizione e del Piano d'ambito, e come meglio identificati a seguito dell'inventano di cui al successivo art. 11, che costituiscono i cespiti strumentali del servizio, restano di proprietà dei soggetti titolati e sono affidati in concessione d'uso al Gestore per tutta la durata della presente convenzione.

2. Il Gestore dovrà curare la conservazione dei suddetti beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà provvedere alla loro custodia ed assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibili. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, il Gestore potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori esercizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.

4. Al termine del periodo di concessione gli impianti di cui sopra dovranno essere riconsegnati in buono stato d'uso e di funzionamento.

5. Le opere eseguite dal Gestore, a sue spese, per il rinnovo, la ricostituzione ed il ripristino di tali beni, così come i nuovi impianti ed estensione di reti e potenziamenti in genere del sistema idrico, fognario e depurativo, realizzate nel corso del presente contratto saranno ascritte al patrimonio del Gestore a termini di Legge e saranno oggetto di specifica appendice dell'elenco definitivo dei beni risultante dalla procedura di cui al successivo

art. 11.

Art. 11. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli risultanti dalla ricognizione allegata al Piano d'ambito.

2. Dalla data di efficacia della convenzione, il Gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'ambito nelle procedure relative e pratiche ancora in corso, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.

3. Il Gestore si impegna a verificare, entro 2 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, i beni strumentali del s.i.i. oggetto di affidamento, risultanti dalla ricognizione. Siffatta verifica non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di Legge. L'Autorità consegnerà, altresì, al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

4. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventano dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di .......... mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, sulla base delle Linee metodologiche contenute nel Disciplinare tecnico allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'art. 40 della convenzione, salvo quanto stabilito all'art. 41 della medesima. Nei ......... mesi successivi i contenuti dell'inventano saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità.

5. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. In sede di prima revisione triennale saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.

6. Con scadenza annuale verranno redatti, sotto forma di appendici all'elenco definitivo di cui al precedente comma, elenchi aggiuntivi per l'inserimento di quanto oggetto del precedente art. 10, comma 6; di ogni opera come definita all'art. 10, comma 6 realizzata dal Gestore in corso di contratto devono essere riportati nell'elenco aggiuntivo: gli elementi necessari per consentime la valutazione tecnica e di mercato; la data di realizzazione e di entrata in esercizio; la documentazione grafica e tecnica necessaria per l'esatta individuazione dell'opera e della sua ubicazione; i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione dell'opera.

7. Eventuali opere attinenti al s.i.i. realizzate direttamente dagli Enti locali o dall'Autorità successivamente alla data di efficacia della convenzione, verranno affidate, previa opportuna convenzione, al Gestore che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.

8. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorità d'ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.

9. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di ambito.

Art. 12. Impianti di depurazione non collegati alla pubblica fognatura

1. Il s.i.i. oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 4 commai lettera f) della Legge n. 36/1994, non comprende la depurazione degli scarichi non collegati alle reti fognarie urbane.

1. L'Autorità d'ambito autorizza il Gestore ad utilizzare, per l'intera durata dell'affidamento, le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, specificate nell'apposito elenco contenuto nel Disciplinare tecnico, nonchè quelle reperibili sul territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario

- nel quadro delle norme vigenti e in coerenza con i Progetti obbiettivo del programma degli interventi di cui al Piano d'ambito - l'alimentazione attuale, e secondo le modalità ed alle condizioni specificate nell'allegato Disciplinare tecnico.

2. Entro .......... mesi dalla data di efficacia della convenzione, il Gestore, contestualmente alla redazione dell'inventano dei beni di cui al precedente

art. 11, redigerà l'inventario delle fonti corredato della documentazione disponibile inerente lo stato delle concessioni o autorizzazioni in atto.

3. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso contenute nel Piano d'ambito e nel quadro della normativa vigente, può acquistare acqua da terzi. A riguardo l'Autorità d'ambito, mediante la presente convenzione, delega il Gestore, senza riserve o eccezioni, a trattare con altri Enti (comuni, consorzi loro aziende) o altri Gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto o della fognatura in gestione, e a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonchè a sottoscrivere direttamente contratti di rilievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purchè da quanto sopra non derivino danni o carenza di qualità e/o quantità del servizio.

4. Fa carico al Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità, la regolarizzazione dei diritti d'uso dell'acqua secondo le vigenti norme, nonchè il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del testo unico delle disposizioni di Legge sulle opere ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

5. Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 25 della Legge n. 36/1994 concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Art. 14. Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro dell'ATO unico della Sardegna ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 29/1997.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all'art. 17 della convenzione.

Art. 15. Gestore d'ambito

1. Il Gestore procederà entro .......... mesi dalla data di affidamento alla scelta del socio privato mediante gara ad evidenza pubblica per la privatizzazione di almeno ..........% delle quote societarie.

2. L'Autorità d'ambito attua la prima verifica sul funzionamento della società affidataria del servizio e sui risultati da questa conseguiti dopo il primo anno di effettiva gestione.

Art. 16. Divieto di subconcessione

1. E fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il s.i.i. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di Legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore. ce, Capo III Programma degli interventi

Art. 17. Piano di ambito

1. Il Gestore accetta il Programma degli interventi ed il Piano tecnicoeconomico- finanziario (facenti parte del Piano di ambito), redatti ai sensi dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

 

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